Art. 159.
Cancellazione dal ruolo
1. La cancellazione dal ruolo e' disposta dall'((CONSAP)), con provvedimento motivato, in caso di:
a) rinuncia all'iscrizione;
b) perdita di uno dei requisiti di cui all'articolo 158, comma 1, lettere a), b),
c) e d); c) sopravvenuta incompatibilita' ai sensi dell'articolo 158, comma 2;
d) radiazione;
e) mancato versamento del contributo ((di gestione)) di cui all'articolo 337, nonostante apposita diffida disposta dall'((CONSAP)).
2. Non si procede alla cancellazione dal ruolo, anche se richiesta dal perito, fino a quando sia in corso un procedimento disciplinare ovvero siano in corso accertamenti istruttori propedeutici all'avvio del medesimo.
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