Art. 220-decies.

Art. 220-decies.

(( (Rilevazione e comunicazione del deterioramento delle condizioni finanziarie) ))

((

1. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione si dota di procedure per individuare il deterioramento delle proprie condizioni finanziarie e comunica immediatamente all'IVASS il deterioramento individuato.

))

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