Art. 64-bis.
(( (Controllo sulla circolazione) ))
((
1. Il controllo sulla circolazione internazionale e' finalizzato a preservare l'integrita' del patrimonio culturale in tutte le sue componenti, quali individuate in base al presente codice ed alle norme previgenti.
2. Il controllo di cui al comma 1 e' esercitato ai sensi delle disposizioni del presente capo, nel rispetto degli indirizzi e dei vincoli fissati in ambito comunitario, nonche' degli impegni assunti mediante la stipula e la ratifica di Convenzioni internazionali. Detto controllo costituisce funzione di preminente interesse nazionale.
3. Con riferimento al regime della circolazione internazionale, i beni costituenti il patrimonio culturale non sono assimilabili a merci.
))