Art. 97.
Espropriazione per interesse archeologico
1. Il Ministero puo' procedere all'espropriazione di immobili al fine di eseguire interventi di interesse archeologico o ricerche per il ritrovamento delle cose indicate nell'articolo 10.
Art. 97.
Espropriazione per interesse archeologico
1. Il Ministero puo' procedere all'espropriazione di immobili al fine di eseguire interventi di interesse archeologico o ricerche per il ritrovamento delle cose indicate nell'articolo 10.
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