Art. 3.
Tutela del patrimonio culturale
1. La tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attivita' dirette, sulla base di un'adeguata attivita' conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione.
2. L'esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale. Le funzioni di tutela sono esercitate conformemente a criteri omogenei e priorita' fissati dal ((Ministero della cultura)).