Art. 162.
Violazioni in materia di affissione
1. Chiunque colloca cartelli o altri mezzi pubblicitari in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 49 e' punito con le sanzioni previste dall'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni.
Nota all'art. 162: – Per il testo dell'art. 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si veda in nota all'art. 153.
Nota all'art. 162: – Per il testo dell'art. 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si veda in nota all'art. 153.