Art. 104.

Art. 104.

Effetti dell'opposizione

((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396)).

Se l'opposizione e' respinta, l'opponente, che non sia un ascendente o il pubblico ministero, puo' essere condannato al risarcimento dei danni.

Libro I — Delle persone e della famiglia