Art. 104.
Effetti dell'opposizione
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396)).
Se l'opposizione e' respinta, l'opponente, che non sia un ascendente o il pubblico ministero, puo' essere condannato al risarcimento dei danni.
Libro I — Delle persone e della famiglia