Art. 11.
Persone giuridiche pubbliche
Le provincie e i comuni, nonche' gli enti pubblici riconosciuti come persone giuridiche godono dei diritti secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico.
Libro I — Delle persone e della famiglia
Art. 11.
Persone giuridiche pubbliche
Le provincie e i comuni, nonche' gli enti pubblici riconosciuti come persone giuridiche godono dei diritti secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico.
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