Art. 140.

Art. 140.

Inosservanza del divieto temporaneo di nuove nozze

((La donna che contrae matrimonio contro il divieto dell'articolo 89, l'ufficiale che lo celebra e l'altro coniuge sono puniti con l'ammenda da lire ventimila a lire ottantamila)).

Libro I — Delle persone e della famiglia