Art. 241.

Art. 241.

Prova in giudizio

((Quando mancano l'atto di nascita e il possesso di stato, la prova della filiazione puo' darsi in giudizio con ogni mezzo.))

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154)).

Libro I — Delle persone e della famiglia