Art. 241.
Prova in giudizio
((Quando mancano l'atto di nascita e il possesso di stato, la prova della filiazione puo' darsi in giudizio con ogni mezzo.))
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154)).
Libro I — Delle persone e della famiglia