Art. 294.

Art. 294.

Pluralita' di adottati o di adottanti

((E' ammessa l'adozione di piu' persone, anche con atti successivi)).

Nessuno puo' essere adottato da piu' d'una persona, salvo che i due adottanti siano marito e moglie.

Libro I — Delle persone e della famiglia