Art. 296.
Consenso per l'adozione
Per l'adozione si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184)).
((COMMA ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184)).
Libro I — Delle persone e della famiglia
Art. 296.
Consenso per l'adozione
Per l'adozione si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184)).
((COMMA ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184)).
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