Art. 296.

Art. 296.

Consenso per l'adozione

Per l'adozione si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando.

((COMMA ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184)).

((COMMA ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184)).

Libro I — Delle persone e della famiglia