Art. 332.
Reintegrazione nella ((responsabilita' genitoriale
Il giudice puo' reintegrare nella ((responsabilita' genitoriale)) il genitore che ne e' decaduto, quando, cessate le ragioni per le quali la decadenza e' stata pronunciata, e' escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio.
Libro I — Delle persone e della famiglia