Art. 334.

Art. 334.

Rimozione dall'amministrazione

((Quando il patrimonio del minore e' male amministrato, il tribunale puo' stabilire le condizioni a cui i genitori devono attenersi nell'amministrazione o puo' rimuovere entrambi o uno solo di essi dall'amministrazione stessa e privarli, in tutto o in parte, dell'usufrutto legale.

L'amministrazione e' affidata ad un curatore, se e' disposta la rimozione di entrambi i genitori)).

Libro I — Delle persone e della famiglia