Art. 352.

Art. 352.

Dispensa su domanda

Hanno diritto di essere dispensati su loro domanda dall'assumere o dal continuare l'esercizio della tutela:

1) i grandi ufficiali dello Stato non compresi nell'articolo precedente;

2) gli arcivescovi, i vescovi e i ministri del culto aventi cura d'anime;

3) ((NUMERO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151));

4) i militari in attivita' di servizio;

5) chi ha compiuto gli anni sessantacinque;

6) chi ha piu' di tre figli minori;

7) chi esercita altra tutela;

8) chi e' impedito di esercitare la tutela da infermita' permanente;

9) chi ha missione dal Governo fuori del Regno o risiede per ragioni di pubblico servizio fuori della circoscrizione del tribunale dove e' costituita la tutela.

Libro I — Delle persone e della famiglia