Art. 388.

Art. 388.

Divieto di convenzioni ((prima che sia decorso un anno dall'approvazione)) del conto

Nessuna convenzione tra il tutore e il minore divenuto maggiore puo' aver luogo ((prima che sia decorso un anno dall'approvazione)) del conto della tutela.

La convenzione puo' essere annullata su istanza del minore o dei suoi eredi o aventi causa.

Libro I — Delle persone e della famiglia