Art. 396.

Art. 396.

Inosservanza delle precedenti norme

Gli atti compiuti senza osservare le norme stabilite nell'art. 394 possono essere annullati su istanza del minore o dei suoi eredi o aventi causa.

Sono applicabili al curatore le disposizioni dell'art. 378.

Libro I — Delle persone e della famiglia