Art. 416.

Art. 416.

Interdizione e inabilitazione nell'ultimo anno di minore eta'

Il minore non emancipato puo' essere interdetto o inabilitato nell'ultimo anno della sua minore eta'. L'interdizione o l'inabilitazione ha effetto dal giorno in cui il minore raggiunge l'eta' maggiore.((146))

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AGGIORNAMENTO (146)

La L. 9 gennaio 2004, n. 6 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Nel titolo XII del libro primo del codice civile, prima dell'articolo 414 sono inserite le seguenti parole:

"Capo II. – Della interdizione, della inabilitazione e della incapacita' naturale"."

Libro I — Delle persone e della famiglia