Art. 448.
Cessazione per morte dell'obbligato
L'obbligo degli alimenti cessa con la morte dell'obbligato, anche se questi li ha somministrati in esecuzione di sentenza.
Libro I — Delle persone e della famiglia
Art. 448.
Cessazione per morte dell'obbligato
L'obbligo degli alimenti cessa con la morte dell'obbligato, anche se questi li ha somministrati in esecuzione di sentenza.
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