Art. 450.
Pubblicita' dei registri dello stato civile
I registri dello stato civile sono pubblici.
Gli ufficiali dello stato civile devono rilasciare gli estratti e i certificati che vengono loro domandati con le indicazioni dalla legge prescritte.
Essi devono altresi' compiere negli atti affidati alla loro custodia le indagini domandate dai privati.
Libro I — Delle persone e della famiglia