Art. 54.

Art. 54.

Limiti alla disponibilita' dei beni

Coloro che hanno ottenuto l'immissione nel possesso temporaneo dei beni non possono alienarli, ipotecarli o sottoporli a pegno, se non per necessita' o utilita' evidente riconosciuta dal tribunale.

Il tribunale nell'autorizzare questi atti dispone circa l'uso e l'impiego delle somme ricavate.

Libro I — Delle persone e della famiglia