Art. 67.

Art. 67.

Dichiarazione di esistenza o accertamento della morte

La dichiarazione di esistenza della persona di cui e' stata dichiarata la morte presunta e l'accertamento della morte possono essere sempre fatti, su richiesta del pubblico ministero o di qualunque interessato, in contraddittorio di tutti coloro che furono parti nel giudizio in cui fu dichiarata la morte presunta.

Libro I — Delle persone e della famiglia