Art. 96.
Richiesta della pubblicazione
La richiesta della pubblicazione deve farsi da ambedue gli sposi o da persona che ne ha da essi ricevuto speciale incarico.
Libro I — Delle persone e della famiglia
Art. 96.
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La richiesta della pubblicazione deve farsi da ambedue gli sposi o da persona che ne ha da essi ricevuto speciale incarico.
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