Art. 1241.
Estinzione per compensazione
Quando due persone sono obbligate l'una verso l'altra, i due debiti si estinguono per le quantita' corrispondenti, secondo le norme degli articoli che seguono.
Libro IV — Delle obbligazioni
Art. 1241.
Estinzione per compensazione
Quando due persone sono obbligate l'una verso l'altra, i due debiti si estinguono per le quantita' corrispondenti, secondo le norme degli articoli che seguono.
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