Art. 1245.
Debiti non pagabili nello stesso luogo
Quando i due debiti non sono pagabili nello stesso luogo, si devono computare le spese del trasporto al luogo del pagamento.
Libro IV — Delle obbligazioni
Art. 1245.
Debiti non pagabili nello stesso luogo
Quando i due debiti non sono pagabili nello stesso luogo, si devono computare le spese del trasporto al luogo del pagamento.
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