Art. 1251.

Art. 1251.

Garanzie annesse al credito

Chi ha pagato un debito mentre poteva invocare la compensazione non puo' piu' valersi, in pregiudizio dei terzi, dei privilegi e delle garanzie a favore del suo credito, salvo che abbia ignorato l'esistenza di questo per giusti motivi.

Libro IV — Delle obbligazioni