Art. 1259.

Art. 1259.

Subingresso del creditore nei diritti del debitore

Se la prestazione che ha per oggetto una cosa determinata e' divenuta impossibile, in tutto o in parte, il creditore subentra nei diritti spettanti al debitore in dipendenza del fatto che ha causato l'impossibilita', e puo' esigere dal debitore la prestazione di quanto questi abbia conseguito a titolo di risarcimento.

Libro IV — Delle obbligazioni