Art. 1332.
Adesione di altre parti al contratto
Se ad un contratto possono aderire altre parti e non sono determinate le modalita' dell'adesione, questa deve essere diretta all'organo che sia stato costituito per l'attuazione del contratto o, in mancanza di esso, a tutti i contraenti originari.
Potrebbero interessarti anche
Libro IV — Delle obbligazioni