Art. 1476.

Art. 1476.

Obbligazioni principali del venditore

Le obbligazioni principali del venditore sono:

1) quella di consegnare la cosa al compratore;

2) quella di fargli acquistare la proprieta' della cosa o il diritto, se l'acquisto non e' effetto immediato del contratto;

3) quella di garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa.

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