Art. 1542.
Garanzia
Chi vende un'eredita' senza specificarne gli oggetti non e' tenuto a garantire che la propria qualita' di erede.
Libro IV — Delle obbligazioni
Art. 1542.
Garanzia
Chi vende un'eredita' senza specificarne gli oggetti non e' tenuto a garantire che la propria qualita' di erede.
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