Art. 1558.

Art. 1558.

Disponibilita' delle cose

Sono validi gli atti di disposizione compiuti da chi ha ricevuto le cose; ma i suoi creditori non possono sottoporle a pignoramento o a sequestro finche' non ne sia stato pagato il prezzo.

Colui che ha consegnato le cose non puo' disporne fino a che non gli siano restituite.

Libro IV — Delle obbligazioni