Art. 1620.

Art. 1620.

Incremento della produttivita' della cosa

L'affittuario puo' prendere le iniziative atte a produrre un aumento di reddito della cosa, purche' esse non importino obblighi per il locatore o non gli arrechino pregiudizio, e siano conformi all'interesse della produzione.

Libro IV — Delle obbligazioni