Art. 1643.
Rischio della perdita del bestiame
Il rischio della perdita del bestiame e' a carico dell'affittuario dal momento in cui questi lo ha ricevuto, se non e' stato diversamente pattuito.
Libro IV — Delle obbligazioni
Art. 1643.
Rischio della perdita del bestiame
Il rischio della perdita del bestiame e' a carico dell'affittuario dal momento in cui questi lo ha ricevuto, se non e' stato diversamente pattuito.
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