Art. 1774.
Luogo di restituzione e spese relative
Salvo diversa convenzione, la restituzione della cosa deve farsi nel luogo in cui doveva essere custodita.
Le spese per la restituzione sono a carico del depositante.
Libro IV — Delle obbligazioni
Art. 1774.
Luogo di restituzione e spese relative
Salvo diversa convenzione, la restituzione della cosa deve farsi nel luogo in cui doveva essere custodita.
Le spese per la restituzione sono a carico del depositante.
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