Art. 1811.
Morte del comodatario
In caso di morte del comodatario, il comodante, benche' sia stato convenuto un termine, puo' esigere dagli eredi l'immediata restituzione della cosa.
Libro IV — Delle obbligazioni
Art. 1811.
Morte del comodatario
In caso di morte del comodatario, il comodante, benche' sia stato convenuto un termine, puo' esigere dagli eredi l'immediata restituzione della cosa.
Studio Legale Scarlino – P.IVA 05486750754 – Privacy Policy
Assicurazione professionale (RC avvocato): HDI Assicurazioni S.p.A. – Polizza n. 6031401939 – Massimale RCT €350.000,00