Art. 1873.
Determinazione della durata
La rendita vitalizia puo' costituirsi per la durata della vita del beneficiario o di altra persona.
Essa puo' costituirsi anche per la durata della vita di piu' persone.
Libro IV — Delle obbligazioni
Art. 1873.
Determinazione della durata
La rendita vitalizia puo' costituirsi per la durata della vita del beneficiario o di altra persona.
Essa puo' costituirsi anche per la durata della vita di piu' persone.
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