Art. 1905.

Art. 1905.

Limiti del risarcimento

L'assicuratore e' tenuto a risarcire, nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto, il danno sofferto dall'assicurato in conseguenza del sinistro.

L'assicuratore risponde del profitto sperato solo se si e' espressamente obbligato.

Libro IV — Delle obbligazioni