Art. 1962.

Art. 1962.

Durata dell'anticresi

L'anticresi dura finche' il creditore sia stato interamente soddisfatto del suo credito, anche se il credito o l'immobile dato in anticresi sia divisibile, salvo che sia stata stabilita la durata.

In ogni caso l'anticresi non puo' avere una durata superiore a dieci anni.

Se e' stato stipulato un termine maggiore, questo si riduce al termine suddetto.

Libro IV — Delle obbligazioni