Art. 1968.
Transazione sulla falsita' di documenti
La transazione nei giudizi civili di falso non produce alcun effetto, se non e' stata omologata dal tribunale, sentito il pubblico ministero.
Libro IV — Delle obbligazioni
Art. 1968.
Transazione sulla falsita' di documenti
La transazione nei giudizi civili di falso non produce alcun effetto, se non e' stata omologata dal tribunale, sentito il pubblico ministero.
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