Art. 1999.

Art. 1999.

Conversione dei titoli

I titoli di credito al portatore possono essere convertiti dall'emittente in titoli nominativi, su richiesta e a spese del possessore.

Salvo il caso in cui la convertibilita' sia stata espressamente esclusa dall'emittente, i titoli nominativi possono essere convertiti in titoli al portatore, su richiesta e a spese dell'intestatario che dimostri la propria identita' e la propria capacita' a norma del secondo comma dell'art. 2022.

Libro IV — Delle obbligazioni