Art. 2007.

Art. 2007.

Distruzione del titolo

Il possessore del titolo al portatore, che ne provi la distruzione, ha diritto di chiedere all'emittente il rilascio di un duplicato o di un titolo equivalente.

Le spese sono a carico del richiedente.

Se la prova della distruzione non e' raggiunta, si osservano le disposizioni dell'articolo precedente.

Libro IV — Delle obbligazioni