Art. 2011.

Art. 2011.

Effetti della girata

La girata trasferisce tutti i diritti inerenti al titolo.

Se il titolo e' girato in bianco, il possessore puo' riempire la girata col proprio nome o con quello di altra persona, ovvero puo' girare di nuovo il titolo o trasmetterlo a un terzo senza riempire la girata o senza apporne una nuova.

Libro IV — Delle obbligazioni