Art. 2057.

Art. 2057.

Danni permanenti

Quando il danno alle persone ha carattere permanente la liquidazione puo' essere fatta dal giudice, tenuto conto delle condizioni delle parti e della natura del danno, sotto forma di una rendita vitalizia. In tal caso il giudice dispone le opportune cautele.

Libro IV — Delle obbligazioni