Art. 2058.
Risarcimento in forma specifica
Il danneggiato puo' chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile.
Tuttavia il giudice puo' disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore.
Libro IV — Delle obbligazioni