Art. 2107.
Orario di lavoro
La durata giornaliera e settimanale della prestazione di lavoro non puo' superare i limiti stabiliti dalle leggi speciali o dalle norme corporative.
Libro V — Del lavoro
Art. 2107.
Orario di lavoro
La durata giornaliera e settimanale della prestazione di lavoro non puo' superare i limiti stabiliti dalle leggi speciali o dalle norme corporative.
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