Art. 2115.

Art. 2115.

Contribuzioni

Salvo diverse disposizioni della legge o delle norme corporative, l'imprenditore e il prestatore di lavoro contribuiscono in parti eguali alle istituzioni di previdenza e di assistenza.

L'imprenditore e' responsabile del versamento del contributo, anche per la parte che e' a carico del prestatore di lavoro, salvo il diritto di rivalsa secondo le leggi speciali.

E' nullo qualsiasi patto diretto ad eludere gli obblighi relativi alla previdenza o all'assistenza.

Libro V — Del lavoro