Art. 2157.
Diritto di preferenza del concedente
Il mezzadro, nella vendita dei prodotti assegnatigli in natura, deve, a parita' di condizioni, preferire il concedente.
Libro V — Del lavoro
Art. 2157.
Diritto di preferenza del concedente
Il mezzadro, nella vendita dei prodotti assegnatigli in natura, deve, a parita' di condizioni, preferire il concedente.
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