Art. 2167.

Art. 2167.

Obblighi del colono

Il colono deve prestare il lavoro proprio secondo le direttive del concedente e le necessita' della coltivazione.

Egli deve custodire il fondo e mantenerlo in normale stato di produttivita'; deve altresi' custodire e conservare le altre cose affidategli dal concedente con la diligenza del buon padre di famiglia.

Libro V — Del lavoro