Art. 2203.

Art. 2203.

Preposizione institoria

E' institore colui che e' preposto dal titolare all'esercizio di un'impresa commerciale.

La preposizione puo' essere limitata all'esercizio di una sede secondaria o di un ramo particolare dell'impresa.

Se sono preposti piu' institori, questi possono agire disgiuntamente, salvo che nella procura sia diversamente disposto.

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