Art. 2214.

Art. 2214.

Libri obbligatori e altre scritture contabili

L'imprenditore che esercita un'attivita' commerciale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari.

Deve altresi' tenere le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa e conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonche' le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite.

Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai piccoli imprenditori.

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